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Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4

Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 febbraio 2009

Art. 1
- Tipologia delle spese di rappresentanza
1. L’Assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali ed al fine di valorizzazione il ruolo e l'immagine del Consiglio, può effettuare le seguenti tipologie di spese di rappresentanza:
a) spese riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di cortesia e doni di valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o rappresentativi della società civile;
b) (1)

Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 88.

spese per l’acquisto di oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri analoghi eventi;
c) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari.
2. Le spese di cui al comma 1 sono relative esclusivamente a rapporti con soggetti esterni all’amministrazione.
3. Sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalità.
3 bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale). (2)

Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 88.


Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 88.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 88.

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 89.

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Parola così sostituita l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 89.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.