Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3
Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima,
del 16 gennaio 2009
Art. 7 bis
1. Ai consiglieri regionali non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l’esercizio del mandato prevista dall’articolo 6 bis, commi 2 e 4, qualora si verifichi uno dei seguenti casi relativi ad esigenze di tutela della salute a fronte di emergenze epidemiologiche:
a) chiusura della sede del Consiglio regionale per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare;
b) convocazione in modalità telematica, per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare, di tutti i seguenti organi: Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza, Conferenza di programmazione dei lavori e commissioni consiliari; tale disposizione non si applica in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute e riunioni per motivi di sicurezza sanitaria.
1 bis. In caso di partecipazione alle sedute del Consiglio regionale di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo, ai consiglieri che si collegano da remoto dall’esterno dei locali del Consiglio regionale si applica una riduzione del 5 per cento alla quota variabile di cui all’articolo 6 bis, comma 4. (117) Comma inserito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92, art. 3.
2. In caso di assenza alle sedute telematiche si applica l’articolo 7, comma 3.
3. A fini della tutela della salute in relazione a emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare singoli consiglieri a partecipare in modalità telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. In tale caso, qualora l’autorizzazione sia concessa per un periodo superiore a quindici giorni, si applicano i commi 1 e 2.