Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9
Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008
Art. 13
- Norme finali e transitorie
1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 13 marzo 2007, n. 31 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 1 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), rimane in vigore per la presente legislatura e fino allo scadere dei sei mesi successivi all’approvazione del nuovo PRS.
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 9 il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato per il primo insediamento ai sensi della presente legge.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 32.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.