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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

CAPO II
- Elementi formali delle fonti normative
Art. 17
- Formula di promulgazione delle leggi
1.La promulgazione delle leggi regionali è espressa con la formula seguente:
“Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
(testo della legge)
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.”
Art. 18
- Formule di emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti(4)

Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 36.

1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e recano nel titolo la denominazione di “regolamento”.
2. L’emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:
“La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana
il seguente regolamento:
(testo del regolamento)
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.”
3. L’emanazione dei regolamenti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:
“Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana
il seguente regolamento:
(testo del regolamento)
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.”
4. Nel titolo del regolamento è fatto riferimento alla legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione. Nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l’articolo o il comma della legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione, salvo il caso in cui il regolamento sia attuativo di un unico articolo di legge. (6)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 11.

Art. 19
- Numerazione delle leggi e dei regolamenti
1. Le leggi e i regolamenti regionali hanno un’unica numerazione progressiva per ciascun anno solare. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Nei regolamenti il numero progressivo assegnato è seguito da “/R”.
3. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta sono numerati con autonome serie numeriche progressive, senza limitazione temporale.
4. I regolamenti interni del Consiglio vigenti all’entrata in vigore della presente legge acquisiscono la rispettiva numerazione secondo l’ordine cronologico della loro approvazione, a seguito di deliberazione dell’Ufficio di presidenza.

Note del Redattore:

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.