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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53

Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)

Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 74.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

CAPO II
- Disciplina dell’impresa artigiana
Art. 5
- Imprenditore artigiano
1. E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e che implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme statali o regionali.
3. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche norme statali o regionali che disciplinano le singole attività.
Art. 6
- Requisiti dell’impresa artigiana
1. E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti:
a) lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati, e attività di prestazione di servizi;
b) l’impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;
c) l’impresa rispetta i limiti dimensionali fissati all’articolo 9.
Art. 7
- Esercizio dell’impresa artigiana
1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
2. L’impresa può essere esercitata, altresì, in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un’altra società in accomandita semplice;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
d) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
3. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è annotata come artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese. (5)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 76.

Art. 8
- Consorzi e società consortili
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese,(7)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 77.

con l'indicazione delle relative imprese consorziate.
2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonché enti pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purché in numero non superiore ad un terzo, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, (7)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 77.

a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. Sono inoltre annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese (7)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 77.

con la denominazione di impresa artigiana, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.
4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, a condizione che siano annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese.(7)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 77.

Art. 9
- Limiti dimensionali
1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:
a) per l’impresa che non lavora in serie:
1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
1) un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l’impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura:
1) un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l’impresa di trasporto fino ad un massimo di otto dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili:
1) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:
a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi Sito esternodella legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato), del Sito esternodecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Sito esternolegge 14 febbraio 2003, n. 30 ) e della legge regionale di settore;
b) i lavoratori a domicilio di cui alla Sito esternolegge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
c) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:
a) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
b) i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
c) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
4. Le imprese artigiane, che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al venti per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai comma 1 e per un periodo non superiore a tre mesi all'anno, mantengono la qualifica di impresa artigiana.
Art. 10
- Svolgimento dell’attività artigiana
1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.
2. L’impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti, senza l’osservanza delle disposizioni contenute nella l.r. 28/2005 .
3. L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 74.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 79.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 82.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 85.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.