Menù di navigazione

Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

INDICE

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione
Art. 2- Competenze del Consiglio e degli organi di governo
Art. 3- Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio
Art. 4- Controllo preventivo del Consiglio
Art. 5 - Elenchi regionali degli incarichi
Art. 5 bis - Elenchi regionale dei revisori legali
Art. 6- Strutture tecniche di supporto
Art. 7 - Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina )
Art. 8- Documentazione per la proposta di nomina
Art. 9- Requisiti professionali
Art. 10- Cause di esclusione
Art. 10 bis- Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale
Art. 11- Incompatibilità
Art. 12- Conflitto di interesse
Art. 13 - Limitazioni per l’esercizio degli incarichi
Art. 14- Doveri inerenti il mandato
Art. 15- Decadenza e revoca
Art. 16- Sospensione dall’incarico
Art. 17- Sostituzione
Art. 18- Durata degli incarichi
Art.19 - Rappresentanza di genere
Art. 20- Norme transitorie
Art. 21- Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione
Art. 22- Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali
Art. 22 bis- Nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012
Art. 23- Abrogazioni

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 84 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , n. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r.5 agosto 2021, n. 28, art 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art, 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.