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Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

Art. 2
- Competenze del Consiglio e degli organi di governo (29)

Si veda l' articolo 4 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55.

1. Sono di competenza del Consiglio le nomine e designazioni spettanti alla Regione:
a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
b) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b);
c) negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;
d) in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo ai sensi del comma 2.
2. Sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:
a) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;
b) di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione in società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa;
c) per incarichi direzionali;
d) negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale.
3. Ai fini della lettera a) del comma 2, gli enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all’esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:
a) costituzione o scioglimento;
b) nomina degli organi;
c) approvazione dei bilanci;
d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;
e) definizione di indirizzi e direttive;
f) disciplina dell’ordinamento interno;
g) disciplina del personale.
4. Per gli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 ed alla costituzione dei cui organi partecipano gli enti locali, la nomina o designazione dei componenti dell’organo di amministrazione è di competenza del Consiglio regionale e la nomina o designazione del presidente è di competenza degli organi di governo. Tale disciplina si applica anche agli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e svolgenti funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale (4)

Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56, art. 2.

se non diversamente disciplinato dalle rispettive leggi di settore. (25)

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 15.

5. Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.
6. Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla presente legge.
7. Nei casi in cui gli statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato attribuiscono nomine riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, ad organi di dette società od organismi ai quali partecipa, in rappresentanza della Regione, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, quest’ultimo, nell’espressione del voto per dette nomine, si conforma ad una preventiva deliberazione del Consiglio regionale.
8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate d’intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale. (18)

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 23.


Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 4.

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Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.

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Lettera aggiunta con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Periodo soppresso con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 18.

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Note soppresse.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 84 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , n. 9.

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Comma inserito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r.5 agosto 2021, n. 28, art 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art, 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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