Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 25 bis
- Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti (8)
1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.
2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo del Consiglio regionale o modificare l’incarico attribuito (57), sentiti i direttori di area e i dirigenti interessati. Può inoltre assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato, sentito il direttore di area. (58)
3. La mobilità dei dirigenti a tempo indeterminato dal Consiglio alla Giunta è disposta, sentiti il dirigente interessato e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale previa intesa con il direttore generale della Giunta regionale.(44)
4. Alle modalità ed alle procedure per l’attuazione della mobilità tra il Consiglio regionale e soggetti pubblici e privati si applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, o, in assenza di quest’ ultime, le disposizioni del regolamento della Giunta di cui all’articolo 18, comma 4, della l.r. 1/2009 intendendo in questo caso per la figura del direttore generale in materia di personale quella del segretario generale e per quelle dei direttori generali quelle dei direttori di area.
5. Il trasferimento e il comando di dirigenti del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso il Consiglio regionale, sono disposti dal Segretario generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore dell'area di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato. (51)
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.