Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 8
- Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo del Consiglio
1. Nel caso in cui il Collegio ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio assegna nuovamente tale atto alla commissione consiliare competente perché, nella prima seduta successiva, lo riesamini limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità e ne riferisca al Consiglio entro trenta giorni. Per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all’articolo 43, comma 1, dello Statuto, il termine è ridotto a quindici giorni.(7)
2. Il Consiglio riesamina l’atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria ed esprime voto finale sull’intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle parti in discussione.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.