Menù di navigazione

Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3

Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO). (20)

Legge parzialmente abrogata con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74, art. 23.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 8 febbraio 2008

Art. 17
- Fondo per la liquidazione del passivo risultante dal bilancio di liquidazione
1. Per le attività connesse alla gestione liquidatoria del soppresso CSPO è istituito un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse di cui all’articolo 21, comma 1 ed i crediti riscossi ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
2. Il fondo è destinato alla liquidazione di tutti i debiti e delle passività riferibili al CSPO ed alla copertura di tutte le spese relative alla gestione liquidatoria, ivi comprese quelle connesse all’esercizio dell’attività commissariale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Legge parzialmente abrogata con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74 , art. 23.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.