Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3
Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO). (20)
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 8 febbraio 2008
Art. 17
- Fondo per la liquidazione del passivo risultante dal bilancio di liquidazione
1. Per le attività connesse alla gestione liquidatoria del soppresso CSPO è istituito un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse di cui all’articolo 21, comma 1 ed i crediti riscossi ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
2. Il fondo è destinato alla liquidazione di tutti i debiti e delle passività riferibili al CSPO ed alla copertura di tutte le spese relative alla gestione liquidatoria, ivi comprese quelle connesse all’esercizio dell’attività commissariale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.