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Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3

Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO). (20)

Legge parzialmente abrogata con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74, art. 23.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 8 febbraio 2008

Art. 16
- Compiti del commissario liquidatore, bilancio di liquidazione
1. Il commissario liquidatore accerta la legittimità dei debiti rilevati al 30 giugno 2008 e redige il bilancio di liquidazione, dopo aver reso pubblica la fase di liquidazione e previsto un congruo termine a tutela dei creditori.
2. Il commissario liquidatore effettua l’accertamento del contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale, ed assume la rappresentanza legale della gestione liquidatoria.
3. Il bilancio di liquidazione è presentato alla Giunta regionale entro il termine indicato nel decreto di nomina. La Giunta regionale approva il bilancio di liquidazione e può impartire direttive per lo svolgimento della gestione liquidatoria.
4. Il commissario liquidatore, sulla base del bilancio di liquidazione, adotta gli atti inerenti i pagamenti e le riscossioni.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 7.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art.9.

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Articolo inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 39.

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Legge parzialmente abrogata con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74 , art. 23.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.