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Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3

Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO). (20)

Legge parzialmente abrogata con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74, art. 23.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 8 febbraio 2008

Art. 15
- Gestione liquidatoria del CSPO e nomina del commissario liquidatore
1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da adottarsi entro il 1° luglio 2008, dichiara aperta la gestione liquidatoria del CSPO e nomina un commissario liquidatore con le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
2. Nella gestione liquidatoria confluiscono tutte le passività e le attività riferibili al CSPO e non confluite nell’istituendo ISPO, nonché i rapporti relativi al contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 7.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art.9.

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Articolo inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 39.

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Legge parzialmente abrogata con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74 , art. 23.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.