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Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3

Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO). (20)

Legge parzialmente abrogata con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74, art. 23.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 8 febbraio 2008

Art. 14
- Compiti del commissario straordinario, piano di ricognizione
1. Il commissario straordinario cura la gestione ordinaria del CSPO fino alla data del 30 giugno 2008.
2. Al fine di predisporre gli atti propedeutici al subentro dell’ISPO nelle funzioni del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO) ed alla gestione liquidatoria del CSPO, il commissario straordinario, avvalendosi delle strutture operative del Centro e delle strutture organizzative dell’azienda unità sanitaria locale 10, adotta tutti i provvedimenti necessari per l’elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica del Centro.
3. Il piano di ricognizione di cui al comma 1 contiene:
a) l’individuazione dei contratti in essere, con indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti all’istituendo ISPO;
b) l’accertamento della dotazione patrimoniale del Centro, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dal CSPO trasferibili all’istituendo ISPO;
c) l’accertamento della dotazione di personale e l’individuazione delle categorie e dei profili professionali adeguati a costituire la dotazione di personale dell’istituendo ISPO, d’intesa con il direttore generale di quest’ultimo Istituto.
4. Il commissario straordinario presenta per l’approvazione il piano di ricognizione alla Giunta regionale entro il 31 maggio 2008.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno 2008 approva il piano di ricognizione ed individua la dotazione di beni e personale da assegnare all’ISPO ed i rapporti nei quali l’ISPO succede al CSPO ai sensi dell’articolo 19.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 7.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art.9.

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Articolo inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 39.

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Legge parzialmente abrogata con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74 , art. 23.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.