Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008
Art. 7
- Adesione a fondazioni esistenti
1. L’adesione della Regione a fondazioni esistenti è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015, (17) nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale ed è individuato il relativo finanziamento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.