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Legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 31 ottobre 2008

Art. 36
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale stessa, nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell’attuazione dei programmi di attività.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente ed è preceduto da formale diffida,
deliberata dalla Giunta regionale, a provvedere o a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 59/1996 le parole: “
pronunziata dalla Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
pronunziata dal Presidente della Giunta regionale
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R , in base alle disposizioni dell'art. 52 della l.r. 5 agosto 2009, n. 51 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.