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Legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 31 ottobre 2008

Art. 34
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), è sostituito dal seguente:
2. L’Istituto è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione indicati nell’articolo 2
.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R , in base alle disposizioni dell'art. 52 della l.r. 5 agosto 2009, n. 51 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.