Legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 31 ottobre 2008
Art. 33
- Modifica all’articolo 82 quindecies della l.r. 40/2005
1. Il comma 4 dell'articolo 82 quindecies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
4. In caso di scioglimento o decadenza, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario. Entro i novanta giorni successivi si provvede alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 82 quinquies, comma 1.
”.Note del Redattore:
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R , in base alle disposizioni dell'art. 52 della l.r. 5 agosto 2009, n. 51 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.