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Legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 31 ottobre 2008

Art. 30
1. Il comma 3 dell’articolo 81 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
3. I componenti della commissione di cui al comma 2, lettera c), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione di candidatura, oltre che dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, del Consiglio sanitario regionale.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R , in base alle disposizioni dell'art. 52 della l.r. 5 agosto 2009, n. 51 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.