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Legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 31 ottobre 2008

Art. 3
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
1. La pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all’articolo 5 costituisce avviso pubblico per l’indicazione di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a:
a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;
c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;
d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;
e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a
d).”.
2. Nel comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 le parole: “
lettera f)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera c)
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R , in base alle disposizioni dell'art. 52 della l.r. 5 agosto 2009, n. 51 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.