Legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 31 ottobre 2008
Art. 16
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993
1. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), è sostituito dal seguente:
“
7. Il membro della Commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive della Commissione stessa.
”.2. Al comma 8 dell’articolo 6 della l.r. 67/1993 le parole: “
La decadenza è pronunciata
” sono sostituite dalle seguenti: “La revoca è pronunciata
”.Note del Redattore:
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R , in base alle disposizioni dell'art. 52 della l.r. 5 agosto 2009, n. 51 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.