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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

Art. 6
- Cura della qualità normativa nelle commissioni consiliari
1. I presidenti delle commissioni consiliari, tramite le strutture tecniche di assistenza, curano la qualità normativa dei testi sottoposti all’esame delle stesse, nei modi stabiliti dal regolamento interno del Consiglio.

Note del Redattore:

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.