Menù di navigazione

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

Art. 5
- Strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi
1. La verifica dell’impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull’organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all’articolo 45, comma 2, dello Statuto, in attuazione delle quali la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio, entro un determinato termine, una relazione contenente precise informazioni quantitative e qualitative necessarie a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari, per le pubbliche amministrazioni esercenti le funzioni e per la collettività dalla applicazione della legge dopo il periodo di tempo indicato.
3. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:
a) i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione della VIR;
b) le modalità di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle sue commissioni permanenti, delle attività di VIR e di valutazione delle politiche regionali, anche tramite forme di consultazione e di confronto con le rappresentanza economiche, sociali ed istituzionali.
4. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all’articolo 15, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti della VIR.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.