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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

Art. 15
- Rapporto sulla normazione
1. Il Consiglio, mediante le competenti strutture tecniche, cura l’elaborazione e la pubblicazione periodica del rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato.
2. Il rapporto illustra anche gli esiti della valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.
3. Il Consiglio conforma il rapporto alle intese definite con le altre assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.
4. La Giunta, mediante le competenti strutture tecniche, collabora all’elaborazione del rapporto per la parte concernente gli atti normativi di propria competenza.

Note del Redattore:

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.