Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 1
- Finalità della legge
1. La presente legge, attuativa dell’articolo 44 dello Statuto, stabilisce la disciplina generale dell’attività normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti e la collaborazione, a questo scopo, tra tutti i soggetti che sono coinvolti nella loro stesura ed approvazione.
2. La presente legge disciplina la motivazione delle fonti normative regionali, in attuazione dell’articolo 39 dello Statuto.
3. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.