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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

Art. 1
- Finalità della legge
1. La presente legge, attuativa dell’articolo 44 dello Statuto, stabilisce la disciplina generale dell’attività normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti e la collaborazione, a questo scopo, tra tutti i soggetti che sono coinvolti nella loro stesura ed approvazione.
2. La presente legge disciplina la motivazione delle fonti normative regionali, in attuazione dell’articolo 39 dello Statuto.
3. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

Note del Redattore:

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.