Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 19 bis
- Entrata in vigore e norma transitoria(19)
1. Le modifiche alla presente legge introdotte dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 34 (Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008), sono efficaci dalla data di entrata in vigore della modifica all’articolo 57 dello Statuto approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione del 16 dicembre 2014 e con seconda deliberazione del 24 febbraio 2015.
2. Il Collegio in carica alla data di cui al comma 1, decade con l’elezione del nuovo Collegio effettuata ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e, comunque, trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.