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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 10 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 10
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
1. E’ istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.
2. L’Azienda, in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l’Università per Stranieri di Siena, l’Istituto Italiano di Scienze Umane, l’Institution Markets Technologies di Lucca, l’Accademia di Belle Arti di Firenze, l’Accademia di Belle Arti di Carrara e con gli enti locali, realizza gli interventi di cui all’articolo 9 rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Università degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana.
3. L’Azienda realizza gli interventi di cui all’articolo 9, nei comuni dove hanno la sede legale le Università della Toscana e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate.
4. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori; le modalità di funzionamento e le competenze rispettive sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3.
5. Il funzionamento dell’Azienda è disciplinato da un regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione della stessa, che prevede una articolazione organizzativa per ognuna delle sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.
6. Tale articolazione organizzativa territoriale garantisce i necessari raccordi tra l’organizzazione dei servizi e l’organizzazione didattica dell’ateneo, secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo dell’azienda.
7. L’articolazione organizzativa territoriale promuove incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell’ateneo per monitorare lo stato dei servizi ed il raccordo con l’organizzazione didattica.
8. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale:
a) il regolamento organizzativo dell’Azienda, di cui al comma 5;
b) il bilancio previsionale economico dell’Azienda con l'allegato piano di attività annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale;
9. Il finanziamento dell’Azienda è assicurato mediante:
a) finanziamento regionale;
b) proventi dei servizi resi per l’attuazione del diritto allo studio universitario;
c) altre entrate proprie;
d) accensione di mutui per spese di investimento nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.
10. Il patrimonio dell’Azienda è vincolato nell’uso all’attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all’articolo 9.
11. L’Azienda predispone il piano degli investimenti per il diritto allo studio universitario, previa consultazione con i comuni dove hanno sede legale le Università della Toscana e con i comuni che ospitano le sedi decentrate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.