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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 3
- Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:
Art. 10 bis
Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è composto da:
a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale;
b) il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59) o suo delegato permanente;
c) i tre Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all’articolo 10 sexies, comma 7.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: la sua durata coincide con quella della legislatura regionale.
3. Fermo restando il disposto del comma 2, i componenti nominati ai sensi del comma 1, lettera c) restano in carica nel Consiglio di amministrazione dell’Azienda:
a) dopo la scadenza di cui al comma 4 dell’articolo 10 sexies, fino alla loro sostituzione a seguito
delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;
b) dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.
4. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce con il Consiglio regionale degli studenti almeno due volte all’anno per la definizione del piano annuale degli interventi e per il consuntivo del piano dell’anno precedente.
6. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
7. Qualora il Consiglio di amministrazione nell’assumere le proprie determinazioni non ritenga di accogliere il parere del Consiglio regionale degli studenti, ne dà atto fornendo espressa motivazione e riferendo in una successiva riunione del Consiglio regionale degli studenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.