Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 27 ter
- Attività extraimpiego del personale(10)
1. Al personale del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al capo IV della l.r 1/2009. in quanto compatibili ed intendendo le funzioni di cui agli articoli 33, comma 4 (30) e 34, comma 4 attribuite al segretario generale o al dirigente da questi delegato. (31)
2. All’attuazione delle disposizioni previste al comma 1, il Consiglio regionale provvede con regolamento interno. (32)
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento interno di cui al comma 2 al personale del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di Giunta regionale di cui all’articolo 69 della l.r 1/2009
4. Il Consiglio regionale provvede autonomamente agli adempimenti di cui all’articolo 53 del d.lgs.165/2001.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.