Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 27 quater
- Accesso dell’Assemblea legislativa regionale alle banche dati della Giunta regionale (47)
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali, previste dallo Statuto, il Consiglio regionale accede alle banche dati della Giunta regionale per l’acquisizione in via ordinaria e costante di dati e informazioni.
2 . Le banche dati di cui al comma 1, coi relativi contenuti, sono individuate da apposita intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’inizio di ciascuna legislatura, aggiornabile nel corso della legislatura stessa.
3. La mancata sottoscrizione da parte della Giunta regionale dell’intesa di cui al comma 2, costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all’Assemblea legislativa regionale.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.