Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 11
- Raccolta delle firme
1. Le firme per la richiesta di referendum sono raccolte esclusivamente su fogli conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3.
2. Il quesito referendario è stampato sui fogli, conformi al modello, sui quali verranno raccolte le firme.
3. L’elettore appone sui fogli conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). (3)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.