Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59
Norme contro la violenza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007
Art. 4
- Attività di prevenzione
1. La Regione sostiene, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana), anche in collaborazione con i soggetti della rete di cui all’articolo 3, comma 1, progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l’educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell’identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile.
2. La Regione promuove e sostiene progetti antiviolenza, anche inerenti al recupero e al cambiamento comportamentale dei soggetti responsabili degli atti di violenza, (8) presentati secondo le modalità ed i criteri definiti nel piano integrato sociale regionale di cui alla l.r. 41/2005 .
3. I progetti di cui al comma 2 sono proposti, anche di concerto tra loro, da:
a) enti locali singoli o associati;
b) associazioni iscritte all’albo del volontariato, della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero cooperative sociali che gestiscono i centri antiviolenza e che hanno tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza, come definita all’articolo 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.