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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007

Art. 6
- Vigilanza e controllo. Sanzioni
1. La Regione, (16)

Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

sulla base di criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 7, effettua periodicamente controlli, sia amministrativi che in loco, sulla permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nella sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.
2. In caso di accertamento negativo della qualifica di IAP, è disposta la revoca delle risorse finanziarie eventualmente assegnate, nonché la sanzione dell’esclusione, totale o parziale, da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, dall’assegnazione di risorse finanziarie, secondo i criteri e le procedure stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 7.
3. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal mancato riconoscimento della qualifica di IAP, ovvero di quelle derivanti dall’applicazione del comma 2, è facoltà del soggetto ricorrere ad una procedura conciliativa da esperire secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 7.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.

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Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.