Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 6
- Vigilanza e controllo. Sanzioni
1. La Regione, (16) sulla base di criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 7, effettua periodicamente controlli, sia amministrativi che in loco, sulla permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nella sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.
2. In caso di accertamento negativo della qualifica di IAP, è disposta la revoca delle risorse finanziarie eventualmente assegnate, nonché la sanzione dell’esclusione, totale o parziale, da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, dall’assegnazione di risorse finanziarie, secondo i criteri e le procedure stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 7.
3. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal mancato riconoscimento della qualifica di IAP, ovvero di quelle derivanti dall’applicazione del comma 2, è facoltà del soggetto ricorrere ad una procedura conciliativa da esperire secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 7.
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.