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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007

Art. 14
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituita dalla seguente:
b) imprenditori agricoli professionali iscritti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole;
”.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.

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Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.