Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 12
- Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
1. Nell’anagrafe regionale delle aziende agricole, i dati relativi alla concessione di finanziamenti sono strutturati in modo da rendere evidente in tempo reale l’ammontare dei finanziamenti ricevuti, suddivisi per tipologia, anche ai fini della verifica del rispetto:
a) della soglia de minimis di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;
b) delle soglie finanziarie previste dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato.
2. Al fine di garantire l’effettiva verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione coordina il sistema complessivo dei soggetti erogatori di aiuti in agricoltura, definendo apposite convenzioni o intese con tutti i soggetti interessati.
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.