Menù di navigazione

Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Finalità
1. La Regione, nell’intento di contribuire a rendere l’esercizio della attività agricolo-forestale più sicuro sotto il profilo della salute e della sicurezza, promuove la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, consapevole dell’importante ruolo economico, sociale e culturale rivestito dalle attività agro-forestali.
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Le norme della presente legge si applicano ai soggetti e alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile non coperti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.