Menù di navigazione

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l’anno 2008

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007

Art. 21 bis
- Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane (8)

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 3.

1. In attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, ed al fine di assicurare il potenziamento e la qualificazione del sistema delle infrastrutture toscane per la mobilità, è autorizzato un contributo straordinario di euro 5.550.000,00 per la realizzazione di interventi ed opere nei porti regionali e per la navigazione interna attribuiti alla competenza degli enti locali ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi stessi.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture – Spese di investimento” del bilancio di previsione per l’anno 2008

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 38.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.