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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l’anno 2008

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007

Art. 10
- Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
1. A decorrere dall’anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di minerali solidi e gas non combustibili, con esclusione delle risorse geotermiche, determinato per l’anno 2007 nell’importo di euro 13,97 nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5, Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), è aggiornato con le modalità indicate al comma 3.
2. L’importo di cui al comma 1 è dovuto per ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca. Il canone minimo per l’anno 2008 è determinato in euro 109,13.
3. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata nell’anno precedente.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 6.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 38.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.