Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 85
- Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto);
b) legge regionale 19 giugno 1989, n. 40 (Modifiche alla l.r. 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);
c) legge regionale 6 febbraio 2004, n. 9 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);
d) legge regionale 23 dicembre 2004, n. 73 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);
e) legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione );
f) legge regionale 15 novembre 2004, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 “Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione ”);
g) legge regionale 24 novembre 2004, n. 66 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 "Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione ").
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.