Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 52
- Verifica di ammissibilità
1. Il Collegio di garanzia decide sull’ammissibilità del quesito referendario e si pronuncia espressamente e motivatamente in merito:
a) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 46 e 48, comma 3;
b) alla chiarezza del quesito;
c) alla omogeneità delle questioni oggetto del quesito.
2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui il Collegio di garanzia esamina l’ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
3. Il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in termini semplici e chiari e conformi all’articolo 51.
4. Il Collegio di garanzia comunica, entro cinque giorni dall’adozione, la propria decisione ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che nei successivi dieci giorni ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t.
5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.
6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.