Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 50
- Presentazione del quesito referendario
1. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo si applicano, per quanto non previsto dal presente capo e in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, capi I, II e III della presente legge.
2. Il testo del quesito referendario è sottoscritto da non meno di millecinquecento e non più di tremila elettori.
3. La relazione illustrativa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) contiene anche le motivazioni del quesito referendario.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.