Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 48
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, dello Statuto, lo svolgimento del referendum consultivo è finalizzato a conoscere l’opinione della popolazione regionale su proposte di particolare interesse per la popolazione stessa.
2. Si intendono per proposte di particolare interesse per la popolazione:
a) le proposte attuative di politiche regionali disciplinate da atti di natura legislativa, regolamentare o di programmazione generale, settoriale o intersettoriale, già in vigore;
b) le proposte di politiche in materie di competenza regionale e collegate all’esercizio di poteri nella disponibilità degli organi regionali.
3. Le sottoscrizioni per la richiesta di referendum consultivo nelle ipotesi di cui al comma 2 sono raccolte per almeno due terzi in almeno sei province della Regione.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.