Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 12
- Modifiche all’articolo 17 della l.r. 25/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“
2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Nome per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale), possono essere previsti nei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale.
”. 2.Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 25/1998 è abrogato.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.