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Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59

Norme contro la violenza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007

Art. 8
- Case rifugio e soluzioni abitative temporanee
1. Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono luoghi protetti, ad indirizzo segreto, dove le vittime della violenza, sole o con figli minori, sono accolte e protette; sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l’incolumità fisica e psichica della vittima volte a garantire insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all’inclusione sociale delle vittime.
2. La rete di cui all’articolo 3, in conformità a quanto previsto all’articolo 4, nell’ambito dei progetti sostenuti dalla Regione, garantisce alle vittime della violenza protezione in case rifugio.
3. La rete attiva l’inserimento delle vittime in case rifugio ricadenti in diverso ambito provinciale, al fine di assicurare protezione ed anonimato.
4. La rete assicura, inoltre, la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le vittime che, passato il pericolo, necessitano comunque di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l’autonomia abitativa.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.