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Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59

Norme contro la violenza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007

Art. 12
- Copertura finanziaria e aggiornamento degli strumenti di programmazione
1. La copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge è assicurata con le risorse stanziate e disponibili relative all’attuazione della l.r. 38/2001 , della deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22 (Piano sanitario regionale 2005-2007), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), della deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007, n. 113 (Piano integrato sociale regionale), della l.r. 41/2005 .
2. La Giunta regionale propone all’approvazione del Consiglio regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli atti necessari all’adeguamento dei vigenti strumenti di programmazione al fine di renderli coerenti con le previsioni della presente legge anche per l’individuazione delle risorse di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.