Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 4
- Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP(13)
1. Al soggetto che non sia ancora in possesso di tutti od alcuni dei requisiti di cui all’articolo 2 può essere riconosciuta la qualifica di IAP in via provvisoria, a condizione che si impegni, al momento della presentazione della richiesta, a realizzarli nei successivi ventiquattro mesi.
2. Gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale possono stabilire che, per esigenze di pianificazione delle risorse finanziarie disponibili, nella formazione delle graduatorie dei beneficiari degli interventi, a parità del soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità, sia attribuita priorità agli IAP rispetto agli IAP con qualifica provvisoria, ferma restando l’equiparazione nel caso di IAP provvisorio giovane agricoltore al primo insediamento.
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.