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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 17
1. Il comma 1 bis dell’articolo 107 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1 bis. Lo schema del regolamento generale e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il
proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale si può procedere all’approvazione.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.