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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

SEZIONE V
- Laboratori di analisi. Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)
Art. 23
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2006
1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 9 marzo 2006 n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari) è sostituito dal seguente:
5. Copia dell’elenco di cui al presente articolo è trasmesso dalla Regione ai ministeri interessati.
”.
Art. 24
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 9/2006, le parole: “
da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
” sono sostituite dalle seguenti: “
da un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, secondo i meccanismi di valutazione previsti dalla norma stessa.
”.
Art. 25
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006
1. L’articolo 6 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Soggetti destinatari
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 può essere richiesta dai responsabili di laboratori presenti sul territorio regionale, i quali:
a) siano già inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati a tal fine;
b) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a), ma risultino già operanti ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari);
c) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a) ed intendano iniziare a svolgere attività di analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle industrie alimentari.
”.
Art. 26
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2006 sono soppresse le seguenti parole: “
, ove già operanti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)
”.
Art. 27
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2006
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
2 bis. I dati relativi all’iscrizione nell’elenco regionale sono riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari.
”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 9/2006, la parola “
tempestivamente
” è sostituita dalle seguenti: “
entro sette giorni
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r.9/2006 è sostituito dal seguente:
3. Qualora dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 risulti il venir meno di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, l’azienda USL le trasmette entro quattordici giorni alla struttura regionale competente alla tenuta dell’elenco, ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari e dell’aggiornamento dell’elenco.
”.
Art. 29
1. All’articolo 16 della l.r. 9/2006 le parole “
Decorsi centottanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
Decorsi trecentosessantacinque giorni
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.