Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007
SEZIONE IV
- Attività di estetica. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 20
- Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/2004
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) è sostituita dalla seguente:
“
b) le modalità per la presentazione della dichiarazione d'inizio attività di cui all'articolo 7, nonché per la sospensione e la cessazione dell'attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12;
”.Art. 21
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2004
1. L'articolo 7 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:
“
Art. 7 - Dichiarazione d'inizio attività
1. Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale.
2. La dichiarazione d'inizio attività è presentata al comune ove si svolge l'attività che può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione.
3. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. Il comune trasmette la dichiarazione d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11.
”.Art. 22
- Modifiche all'articolo 12 della l.r. 28/2004
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
“
1. Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
”.2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 la parola “
autorizzazione
” è sostituita con la parola “attività
”.3. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 la parola “
autorizzazione
” è sostituita con la parola “attività
”.4. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 le parole “
revoca l'autorizzazione e
” sono soppresse.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.