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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

SEZIONE I
- Servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 30 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 30 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificato dall’articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64, è sostituito dal seguente:
Art. 30 bis - Indebitamento delle aziende e degli ESTAV
1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento, previa autorizzazione, fino ad un
massimo di trenta anni unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente loro attribuito ed avendo a riferimento l’insieme delle aziende sanitarie nonché degli enti di cui al comma 4.
2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate, in rapporto alle finalità di cui al comma 1, a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.
3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruità tra la tipologia dell’investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende sanitarie di far fronte agli oneri conseguenti, e del complessivo rispetto del limite giuridico di indebitamento di cui al comma 1.
4. In casi eccezionali debitamente motivati nella deliberazione di cui al comma 3, gli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV), nell’ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, possono essere autorizzati a contrarre indebitamento. In tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l’intera durata dell’operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito.
”.
Art. 14
1. Al comma 4 dell’articolo 50 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
dalla presente legge.
” sono aggiunte le seguenti: “
La Giunta esprime il proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore può procedere all’approvazione dello statuto aziendale.
Art. 15
1. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 40/2005, le parole: “
i responsabili di cui all’articolo 68
” sono sostituite dalle seguenti: “
i responsabili di cui all’articolo 64
”.
Art. 16
- Inserimento dell’articolo 101 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 101 bis - Svolgimento in forma unificata delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale
1. L’ESTAV può espletare concorsi in forma unificata per le aziende sanitarie comprese nell’area vasta.
2. Il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 vengono individuati tra il personale in servizio nelle aziende dell’area vasta.
3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche nel caso in cui vengano indette procedure selettive per l’individuazione del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende nell’ambito dell’area vasta.
4. La scelta e la designazione del presidente e dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono effettuate rispettivamente dal comitato di area vasta di cui all’articolo 9 e dal collegio di direzione di area vasta di cui all’articolo 49.
5. Le graduatorie dei concorsi espletati dall’ESTAV, ancorché non in forma unificata, possono essere utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell’area vasta.
”.
Art. 17
1. Il comma 1 bis dell’articolo 107 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1 bis. Lo schema del regolamento generale e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il
proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale si può procedere all’approvazione.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.